Sanzioni ridotte alle aziende in crisi


Il Consiglio di amministrazione dell'Inail, con la delibera n. 1 del 17 gennaio 2002, ha stabilito i criteri da seguire per l'applicazione delle sanzioni ridotte alle aziende in crisi.

L'Istituto potrà dedurre la sanzione fino al tasso di interesse legale in vigore al momento della domanda nelle situazioni di oggettiva incertezza di specifica rilevanza, di fatto doloso del terzo e di crisi, di riorganizzazione, di riconversione o di ristrutturazione aziendale, tenendo in considerazione gli elementi soggettivi e soggettivi come la regolarità contributiva, la rilevanza delle cause che hanno dato luogo all'inadempienza, ed i riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali.

Il direttore generale dell'Istituto sarà competente a decidere e potrà applicare una sanzione minima pari al tasso di interesse legale aumentato del 50% ed una sanzione massima pari al tasso di interesse stesso.

In attesa della decisione dell'Istituto il debitore dovrà comunque procedere al pagamento dei premi e delle sanzioni nelle misura degli interessi legali, che potrà avvenire in un'unica soluzione o in più rate.

La riduzione delle sanzioni civili potrà essere applicata anche agli enti non economici nel caso in cui l'omissione dipenda dalla mancata erogazione dei finanziamenti pubblici che formano i 2/3 delle entrate dell'ente. In tal caso occorre versare il premio entro il 16 del mese successivo a quello nel quale viene erogato detto finanziamento.

Infine, precisa l'Istituto, nelle procedure concorsuali si potrà applicare la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura del Tur ed in misura non inferiore al tasso di interesse legale se l'omissione è connessa alla procedura ed il credito per i premi e le spese è stato integralmente pagato; mentre la sanzione verrà aumentata di due punti se si è in presenza di evasione.

 

 












 

 

 


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