Sanzioni
ridotte alle aziende in crisi
Il Consiglio di amministrazione dell'Inail, con la delibera
n. 1 del 17 gennaio 2002, ha stabilito i criteri da seguire
per l'applicazione delle sanzioni ridotte alle aziende in
crisi.
L'Istituto
potrà dedurre la sanzione fino al tasso di interesse
legale in vigore al momento della domanda nelle situazioni
di oggettiva incertezza di specifica rilevanza, di fatto
doloso del terzo e di crisi, di riorganizzazione, di riconversione
o di ristrutturazione aziendale, tenendo in considerazione
gli elementi soggettivi e soggettivi come la regolarità
contributiva, la rilevanza delle cause che hanno dato luogo
all'inadempienza, ed i riflessi sul mantenimento dei livelli
occupazionali.
Il
direttore generale dell'Istituto sarà competente
a decidere e potrà applicare una sanzione minima
pari al tasso di interesse legale aumentato del 50% ed una
sanzione massima pari al tasso di interesse stesso.
In
attesa della decisione dell'Istituto il debitore dovrà
comunque procedere al pagamento dei premi e delle sanzioni
nelle misura degli interessi legali, che potrà avvenire
in un'unica soluzione o in più rate.
La
riduzione delle sanzioni civili potrà essere applicata
anche agli enti non economici nel caso in cui l'omissione
dipenda dalla mancata erogazione dei finanziamenti pubblici
che formano i 2/3 delle entrate dell'ente. In tal caso occorre
versare il premio entro il 16 del mese successivo a quello
nel quale viene erogato detto finanziamento.
Infine,
precisa l'Istituto, nelle procedure concorsuali si potrà
applicare la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura
del Tur ed in misura non inferiore al tasso di interesse
legale se l'omissione è connessa alla procedura ed
il credito per i premi e le spese è stato integralmente
pagato; mentre la sanzione verrà aumentata di due
punti se si è in presenza di evasione.