La valutazione dei crediti nel bilancio di esercizio

Dott.Ignazio PELLECCHIA
Dottore Commercialista in Bari

L'argomento di cui mi sono occupato riguarda i criteri di valutazione del bilancio limitatamente ai crediti.Uno dei problemi principali che si deve affrontare al momento della redazione del bilancio è la valutazione delle poste in quanto un'al- terazione del valore potrebbe servire ad occultare le reali condizioni economiche della società e far incorrere il redattore nel reato di false comunicazioni sociali. L'art.2426 recita:"I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumi- bile di realizzazione rimettendo così alla discrezionalità dell'amministratore il valore da attribuire alla posta stessa". Il problema reale,quindi,resta quello di verificare i confini entro i quali può muoversi il potere discrezionale dell'amministratore e la sindacabilità del suo corretto esercizio da parte del giudice. Il tentativo di redigere bilanci in apparenza solidi attraverso l'alterazione dei crediti di valutazione serve di solito a far ottenere alla società nuovo credito,far mantenere inalterato quello già ricevuto per fronteggiare la momentanea crisi di liquidità. Nella maggior parte dei casi l'alterazione delle poste di bilancio è uno dei principali indici rivelatori dell'imminente fallimento,fallimento al quale potreb- be conseguire,vista l'intima connessione che li lega,il reato di falso in bilancio e quello di bancarotta fraudolenta,poiché è frequente rinvenire,alla data di fal- limento,crediti inesistenti o di difficile realizzo. Le maggiori difficoltà per chi valuta un bilancio a posteriori stanno proprio nel distinguere tra gli obblighi imposti dalla norma civile e la discrezionalità lasciata dalla stessa agli amministratori. Prima di passare ad esaminare i criteri civilistici da applicare,per una cor- retta valutazione dei crediti è opportuno sottolineare che oramai nella giurispru- denza,nell'orientamento maggioritario della giurisprudenza,si è consolidato il principio della sindacabilità esterna dei giudizi di valore quando vengono chia- ramente superati i confini della ragionevolezza. Occorre quindi precisare che il criterio di valutazione va coordinato al prin- cipio della prudenza e a quello della ragionevolezza.A sua volta,però,anche il principio della prudenza è condizionato dal requisito della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio che,come si rileva,lo precede logicamente e ne condiziona l'applicazione.Pertanto,qualora si dovesse verificare che questi cri- teri siano tra loro in contrasto,a mio avviso,quello della rappresentazione veri- tiera e corretta deve sempre prevalere sul principio della prudenza onde evitare che si vengano così a creare riserve occulte all'interno di un bilancio apparente- mente redatto ai sensi di legge. Il potere e dovere degli amministratori si concretizza,quindi,come brillan- temente osservato dal Salvato,nell'essere complesso ed opinabile,ma che non si deve prestare alle cosiddette politiche di bilancio. 73.L'amministratore è chiamato a formulare un giudizio di prevedibilità sulle condizioni economico-patrimoniali del debitore e a determinarne pertanto la quota di svalutazione del credito da imputare in bilancio. In pratica,l'amministratore deve formulare un giudizio di probabilità di incasso del credito sulla base di una solvibilità apparente del debitore;questo giudizio di probabilità poi deve essere ripetuto dal giudice per verificare se sulla base delle informazioni a disposizione dell'amministratore le conseguenze ipo- tizzate potevano o meno ritenersi fondate. Nella formulazione del giudizio di probabilità,pertanto,si dovrà tener conto delle qualità del debitore,dell'andamento dei rapporti pregressi,delle notizie relative ad operazioni di finanza straordinaria,per esempio consolidamento del debito,ricapitalizzazione della società attraverso l'ingresso di nuovi soci,ces- sione di beni aziendali tali da creare nuova disponibilità finanziaria e comunque di tutte quelle informazioni utili per valutare la capacità del debitore magari dilatando solamente i tempi di pagamento. Inoltre,non bisogna trascurare che lo stesso legislatore fiscale in materia di imposte dirette all'art.66 del DPR 917 che impone di svalutare i crediti solo se risultanti da elementi certi e precisi,ammette invece sempre la deducibilità verso società assoggettate a procedure concorsuali. Come si può comprendere l'analisi sino ad ora svolta mostra una forte componente soggettiva:per questo,nella nota integrativa,bisognerà esporre i criteri applicati e tutte quelle informazioni a conoscenza dell'amministrato- re che potranno far comprendere a chi dovrà effettuare una verifica di con- trollo il ragionamento seguito.La descrizione dei criteri e quella dei fatti a conoscenza dovrà essere tanto più dettagliata quanto più l'iscrizione in bilan- cio si discosterà da valutazioni apparentemente normali e prudenziali,evi- tando,però,di incorrere in un eccesso di prudenza tale da creare riserve occulte e far incorrere allo stesso tempo l'amministratore nel reato di falso in bilancio. Discorso a parte meritano invece i crediti verso debitori assoggettati a pro- cedure concorsuali.Come osservato in giurisprudenza la sopravvenuta dichia- razione di fallimento del debitore è circostanza di per sé già sufficiente a depri- mere il valore del credito. Diversa la situazione in cui il debitore sia stato assoggettato alla procedura di concordato preventivo. In questo caso,se la proposta è stata omologata,il problema non si pone in quanto basterà fare riferimento alla sentenza di omologa lasciando così poco spazio alla discrezionalità dell'amministratore. Più difficile,invece,la valutazione di crediti verso società in concordato pre- ventivo non ancora omologato. 74.75 Lo stesso dicasi per i casi di concordato preventivo con cessione di beni.La mancanza di un limite entro il quale la procedura deve terminare e il rischio che i beni dati a garanzia siano venduti ad un prezzo inferiore rispetto a quello necessario per soddisfare i creditori rendono ancora più difficile la valutazione. Nel caso invece di amministrazione controllata basandosi questa procedura su una temporanea difficoltà finanziaria,la valutazione del credito potrà essere effettuata anche al valore nominale se sufficientemente motivata e facendo comunque riferimento alla relazione depositata dal commissario giudiziale. A questo punto,viste le difficoltà che gli amministratori e gli organi di con- trollo devono affrontare per non incorrere nel reato di falso in bilancio per difet- to o per eccesso di prudenza,è auspicabile che in sede di verifica del valore attri- buito sia valutato per accertare l'intento fraudolento,con la massima attenzione, l'intero contesto socio economico di entrambi i soggetti coinvolti. La complessità della procedura durante la verifica comporta necessariamen- te in alcuni casi la conoscenza di particolari nozioni tecnico-ragionieristiche tali da richiedere l'ausilio di esperti. Ovviamente questo ausilio deve essere sempre e perentoriamente limitato alla individuazione dei fatti lasciando la valutazione e qualificazione giuridica degli stessi agli organi di giustizia.

 













 

 

 


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