La
valutazione dei crediti nel bilancio di esercizio
Dott.Ignazio
PELLECCHIA
Dottore Commercialista in Bari
L'argomento
di cui mi sono occupato riguarda i criteri di valutazione
del bilancio limitatamente ai crediti.Uno dei problemi principali
che si deve affrontare al momento della redazione del bilancio
è la valutazione delle poste in quanto un'al- terazione del
valore potrebbe servire ad occultare le reali condizioni economiche
della società e far incorrere il redattore nel reato di false
comunicazioni sociali. L'art.2426 recita:"I crediti devono
essere iscritti secondo il valore presumi- bile di realizzazione
rimettendo così alla discrezionalità dell'amministratore il
valore da attribuire alla posta stessa". Il problema reale,quindi,resta
quello di verificare i confini entro i quali può muoversi
il potere discrezionale dell'amministratore e la sindacabilità
del suo corretto esercizio da parte del giudice. Il tentativo
di redigere bilanci in apparenza solidi attraverso l'alterazione
dei crediti di valutazione serve di solito a far ottenere
alla società nuovo credito,far mantenere inalterato quello
già ricevuto per fronteggiare la momentanea crisi di liquidità.
Nella maggior parte dei casi l'alterazione delle poste di
bilancio è uno dei principali indici rivelatori dell'imminente
fallimento,fallimento al quale potreb- be conseguire,vista
l'intima connessione che li lega,il reato di falso in bilancio
e quello di bancarotta fraudolenta,poiché è frequente rinvenire,alla
data di fal- limento,crediti inesistenti o di difficile realizzo.
Le maggiori difficoltà per chi valuta un bilancio a posteriori
stanno proprio nel distinguere tra gli obblighi imposti dalla
norma civile e la discrezionalità lasciata dalla stessa agli
amministratori. Prima di passare ad esaminare i criteri civilistici
da applicare,per una cor- retta valutazione dei crediti è
opportuno sottolineare che oramai nella giurispru- denza,nell'orientamento
maggioritario della giurisprudenza,si è consolidato il principio
della sindacabilità esterna dei giudizi di valore quando vengono
chia- ramente superati i confini della ragionevolezza. Occorre
quindi precisare che il criterio di valutazione va coordinato
al prin- cipio della prudenza e a quello della ragionevolezza.A
sua volta,però,anche il principio della prudenza è condizionato
dal requisito della rappresentazione veritiera e corretta
del bilancio che,come si rileva,lo precede logicamente e ne
condiziona l'applicazione.Pertanto,qualora si dovesse verificare
che questi cri- teri siano tra loro in contrasto,a mio avviso,quello
della rappresentazione veri- tiera e corretta deve sempre
prevalere sul principio della prudenza onde evitare che si
vengano così a creare riserve occulte all'interno di un bilancio
apparente- mente redatto ai sensi di legge. Il potere e dovere
degli amministratori si concretizza,quindi,come brillan- temente
osservato dal Salvato,nell'essere complesso ed opinabile,ma
che non si deve prestare alle cosiddette politiche di bilancio.
73.L'amministratore è chiamato a formulare un giudizio di
prevedibilità sulle condizioni economico-patrimoniali del
debitore e a determinarne pertanto la quota di svalutazione
del credito da imputare in bilancio. In pratica,l'amministratore
deve formulare un giudizio di probabilità di incasso del credito
sulla base di una solvibilità apparente del debitore;questo
giudizio di probabilità poi deve essere ripetuto dal giudice
per verificare se sulla base delle informazioni a disposizione
dell'amministratore le conseguenze ipo- tizzate potevano o
meno ritenersi fondate. Nella formulazione del giudizio di
probabilità,pertanto,si dovrà tener conto delle qualità del
debitore,dell'andamento dei rapporti pregressi,delle notizie
relative ad operazioni di finanza straordinaria,per esempio
consolidamento del debito,ricapitalizzazione della società
attraverso l'ingresso di nuovi soci,ces- sione di beni aziendali
tali da creare nuova disponibilità finanziaria e comunque
di tutte quelle informazioni utili per valutare la capacità
del debitore magari dilatando solamente i tempi di pagamento.
Inoltre,non bisogna trascurare che lo stesso legislatore fiscale
in materia di imposte dirette all'art.66 del DPR 917 che impone
di svalutare i crediti solo se risultanti da elementi certi
e precisi,ammette invece sempre la deducibilità verso società
assoggettate a procedure concorsuali. Come si può comprendere
l'analisi sino ad ora svolta mostra una forte componente soggettiva:per
questo,nella nota integrativa,bisognerà esporre i criteri
applicati e tutte quelle informazioni a conoscenza dell'amministrato-
re che potranno far comprendere a chi dovrà effettuare una
verifica di con- trollo il ragionamento seguito.La descrizione
dei criteri e quella dei fatti a conoscenza dovrà essere tanto
più dettagliata quanto più l'iscrizione in bilan- cio si discosterà
da valutazioni apparentemente normali e prudenziali,evi- tando,però,di
incorrere in un eccesso di prudenza tale da creare riserve
occulte e far incorrere allo stesso tempo l'amministratore
nel reato di falso in bilancio. Discorso a parte meritano
invece i crediti verso debitori assoggettati a pro- cedure
concorsuali.Come osservato in giurisprudenza la sopravvenuta
dichia- razione di fallimento del debitore è circostanza di
per sé già sufficiente a depri- mere il valore del credito.
Diversa la situazione in cui il debitore sia stato assoggettato
alla procedura di concordato preventivo. In questo caso,se
la proposta è stata omologata,il problema non si pone in quanto
basterà fare riferimento alla sentenza di omologa lasciando
così poco spazio alla discrezionalità dell'amministratore.
Più difficile,invece,la valutazione di crediti verso società
in concordato pre- ventivo non ancora omologato. 74.75 Lo
stesso dicasi per i casi di concordato preventivo con cessione
di beni.La mancanza di un limite entro il quale la procedura
deve terminare e il rischio che i beni dati a garanzia siano
venduti ad un prezzo inferiore rispetto a quello necessario
per soddisfare i creditori rendono ancora più difficile la
valutazione. Nel caso invece di amministrazione controllata
basandosi questa procedura su una temporanea difficoltà finanziaria,la
valutazione del credito potrà essere effettuata anche al valore
nominale se sufficientemente motivata e facendo comunque riferimento
alla relazione depositata dal commissario giudiziale. A questo
punto,viste le difficoltà che gli amministratori e gli organi
di con- trollo devono affrontare per non incorrere nel reato
di falso in bilancio per difet- to o per eccesso di prudenza,è
auspicabile che in sede di verifica del valore attri- buito
sia valutato per accertare l'intento fraudolento,con la massima
attenzione, l'intero contesto socio economico di entrambi
i soggetti coinvolti. La complessità della procedura durante
la verifica comporta necessariamen- te in alcuni casi la conoscenza
di particolari nozioni tecnico-ragionieristiche tali da richiedere
l'ausilio di esperti. Ovviamente questo ausilio deve essere
sempre e perentoriamente limitato alla individuazione dei
fatti lasciando la valutazione e qualificazione giuridica
degli stessi agli organi di giustizia.
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